Il Contratto di Countertrade in Particolare

Post on 05 Aprile 2017
by Avv. Nicola Ferrante

Nell’ampio genere del countertrade sono individuabili diversi sottotipi. Ciascuno varia dall’altro in ragione del peculiare assetto di interessi, a esso sottostante, che le parti intendono perseguire mediante l’operazione.

Ed è per tale ragione che la figura negoziale in esame non è univocamente qualificabile in una natura giuridica unitaria. La pluralità di opzioni interpretative a tal riguardo prospettate costituisce il riflesso della pluralità di sfaccettature concrete che l’operazione può assumere: il variare degli interessi sottostanti da perseguire non è irrilevante ma si ripercuote, in concreto, sull’articolazione giuridica dell’operazione.

In particolare, nel barter le parti si scambiano reciprocamente dei beni, senza alcun conguaglio in danaro. La configurazione di tale sottotipo del countertrade nella permuta è pressoché pacifica in dottrina. A sostegno si adduce l’argomento della riconducibilità dello stesso nella stessa nozione di permuta di cui all’art. 1555 c.c., siccome estensivamente interpretato tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza. Nell’ambito applicativo della stessa non sono infatti ricondotti solo ed esclusivamente i diritti reali, ma altresì, quelli di credito e le posizioni contrattuali. Coerentemente con detta lettura estensiva, si ammette dalla giurisprudenza costante la permuta di cosa presente contro cosa futura.

Ciò premesso, una volta qualificato il barter quale contratto unitario riconducibile al tipo della permuta, non è rinvenibile alcuna prestazione più caratteristica, sicché non è invocabile il criterio presuntivo dell’art. 4, paragrafo secondo, Convenzione di Roma 19 giugno 1980. Ne consegue che, salvo una diversa previsione delle parti, sarà applicabile la legge dello Stato con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 57 legge 218/95 e dell’art. 4, paragrafo primo, Convenzione citata.

Le prestazioni dedotte in contratto potrebbero consistere nel trasferimento di apparecchiature tecnologiche verso, in parte, il trasferimento di prodotti realizzati proprio mediante utilizzo di dette apparecchiature e, in altra parte, la dazione di una somma di danaro.

Questa ipotesi negoziale è qualificata alla stregua di contratto unitario, similmente al barter; ma da esso si distingue perché l’oggetto della controprestazione è, in parte, il danaro. Si suole pertanto individuare la stessa con il termine di buy-back.

Ben diverso dai sottotipi or ora esaminati è, invece, il counter-purchase, nel quale le parti concludono più contratti distinti, ancorché collegati: in forza di quello principale si ha trasferimento di beni o prestazione di servizi verso corrispettivo in parte in danaro e, in parte, in beni. Quest’ultimo aspetto è disciplinato dal contratto accessorio, in forza del quale una parte assume, appunto, l’obbligo nei confronti dell’altra di acquistare beni in pagamento parziale.

Essendo ravvisabile un collegamento negoziale, il contratto accessorio è disciplinato dalla medesima legge applicabile al contratto principale, salva la sola separabilità di una parte del contratto dal resto e sempreché la stessa presenti un collegamento più stretto con un altro Paese. In tale ultima ipotesi, a detta parte potrà applicarsi la legge di tale Paese, giusta la seconda parte del paragrafo primo dell’art. 4 della Convenzione citata.

Ulteriore sottotipo consiste nell’offset. Si tratta di una figura negoziale nella quale le parti convengono la compensazione tra debiti derivanti dai negozi nei quali si articola l’operazione. Segnatamente, una parte contribuisce a realizzare un prodotto mediante l’apporto di materia grezza ovvero manodopera verso il corrispettivo dell’obbligo di acquisto di alcuni prodotti del primo.

Contatto diretto

Scrivi la tua richiesta cercando di fornire più dettagli possibili

L'invio di questo modulo, implica il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy.

 

Come il 90% dei siti web, utilizziamo i cookie per aiutarci a migliorare il sito e per darti una migliore esperienza di navigazione.
La direttiva UE ci impone di farlo notare, ecco il perché di questo fastidioso pop-up. Privacy policy