Obbligazioni Principali nel Contratto di Vendita

Post on 16 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Nel caso di vendita di cosa determinata principale effetto del contratto è quello c.d. reale, consistente nel trasferimento del diritto di proprietà o della titolarità dell’altro diritto dedotto in conseguenza del consenso legittimamente manifestato dalle parti. Ciò, peraltro, non esclude che dal contratto in esame sorgano anche effetti obbligatori, non soltanto nei casi di c.d. vendita obbligatoria (di cosa futura, generica o altrui) ma, in generale, in tutte le ipotesi di vendita, ivi compresa quella di cosa determinata. Anzi, che questo accada è del tutto fisiologico.

Tant’è vero che gli artt. 1476 ss. c.c. disciplinano il contenuto delle principali obbligazioni del venditore; similmente fanno gli artt. 1498 ss. c.c. con riguardo al compratore.

In particolare, il venditore è obbligato a consegnare la cosa al compratore. Al riguardo, l’art. 1477 c.c. specifica che la cosa debba essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto, insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti naturali separati e civili maturati dal giorno della stessa conclusione del contratto. Mentre la norma in parola trova agevolmente applicazione nel caso della vendita di cosa specifica, quando la vendita abbia a oggetto una cosa individuata soltanto nel genere deve farsi riferimento all’art. 1178 c.c.: il venditore, pertanto, è tenuto a consegnare la cosa nello stato in cui si trova al momento (non già della conclusione del contratto ma) dell’individuazione.

Parimenti, il venditore è obbligato a far acquistare al compratore il diritto di proprietà della cosa o la titolarità dell’altro diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto: in particolare, si tratta delle ipotesi di vendita di cosa altrui, generica e futura.

Ancora, il venditore è obbligato a garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Di contro, obbligazione principale di cui è gravato il compratore consiste nel pagamento del prezzo nel luogo e nel termine fissati nel contratto. La legge (art. 1498 c.c.) si preoccupa peraltro di regolare il tempo e il luogo di detto pagamento nel caso in cui manchino pattuizioni in tal senso e gli usi nulla prevedano al riguardo: in tale ipotesi, il pagamento deve avvenire nel luogo della consegna. La norma costituisce applicazione della regola (dettata nella c.d. parte generale delle obbligazioni di cui al Titolo I del Libro IV c.c.) di cui all’art. 1182, primo comma, c.c. soltanto nella parte in cui rinvia alla diversa previsione pattuita dalle parti o stabilita dagli usi; di contro, il luogo del pagamento è diversamente disciplinato. Nel caso in cui il prezzo non debba essere pagato al momento della consegna, il pagamento deve essere fatto al domicilio del venditore.

Con riguardo al luogo di pagamento del prezzo, la legge (art. 1498 c.c.) detta il principio della contestualità, che trova il suo fondamento nell’assicurare a ciascuno dei contraenti di ottenere la controprestazione nel momento in cui esegue la propria prestazione; per tale ragione, salvo diversa pattuizione delle parti o previsione negli usi, il prezzo deve essere pagato al momento della consegna della merce. Come risulta dal suo stesso tenore letterale, la norma è derogabile dall’autonomia negoziale; invero, sono frequenti le clausole in forza delle quali il prezzo è, in tutto o in parte, anticipato rispetto alla consegna oppure è pagato ratealmente.

Le parti possono anche accordarsi nel senso che la determinazione del prezzo sia affidata a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente alla sua conclusione (art. 1473 c.c.). La regola è dettata specificamente in materia di vendita ma, secondo l’opinione prevalente, trova comunque applicazione il disposto di cui all’art. 1349 c.c., secondo cui le parti possono deferire a un terzo la determinazione dell’oggetto del contratto, il quale deve procedere con equo apprezzamento se non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio. Dal combinato disposto degli artt. 1349 e 1473 c.c. deriva, pertanto, che in mancanza di diversa espressa indicazione delle parti deve presumersi che esse abbiano voluto affidare la determinazione del prezzo all’equo apprezzamento del terzo. In ogni caso, affinché il deferimento al terzo del potere di determinare il prezzo sia perfezionato, è necessario che questi manifesti la sua accettazione; in difetto di quest’ultima è dato ricorrere al Tribunale. Parimenti è possibile adire l’autorità giudiziaria anche nel caso in cui le parti non si accordino sulla sua nomina. Con riguardo alla competenza territoriale, peraltro, non c’è coordinamento tra l’art. 1473 c.c. (che individua come competente il Tribunale del luogo in cui il contratto è stato concluso) e l’art. 82 disp. att. c.c. (che individua come competente il Tribunale del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione di consegna).

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di vendita, gli obblighi nel contratto di vendita, la tutela del compratore, la garanzia per evizione, la garanzia per vizi, la vendita di cose altrui, la vendita di cose future, la vendita di beni di consumo.

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