Il Contratto di Vendita

Post on 16 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

La vendita è il contratto in forza del quale una parte, detta venditrice, trasferisce a un’altra, detta compratrice, il diritto di proprietà di una cosa (detta merce) o un altro diritto verso un determinato corrispettivo (detto prezzo).

Ai fini del perfezionamento della vendita, necessario e sufficiente è l’accordo delle parti: si tratta, dunque, di un contratto consensuale poiché la legge non richiede la materiale consegna del bene per la conclusione del negozio in parola.

Il consenso legittimamente manifestato dalle parti è, in linea di regola, necessario e sufficiente anche al fine della produzione dell’effetto traslativo del diritto di proprietà o del diverso diritto oggetto del contratto: si tratta, dunque, di un contratto a effetti reali, il quale soggiace alla regola del principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c. In altri termini, il compratore diviene proprietario del bene (o titolare del diverso diritto) a prescindere dalla circostanza che il medesimo sia stato consegnato o che il prezzo sia stato pagato, occorrendo, a tal fine, soltanto l’accordo delle parti. La produzione dell’effetto traslativo del diritto si ha in forza del consenso manifestato da parti che siano legittimate in tal senso; altrimenti, in difetto del requisito della legittimazione, l’accordo (ancorché perfezionato) sarebbe cionondimeno inidoneo a produrre effetti giuridici. Con il termine legittimazione, propriamente, il codice civile vuol indicare il potere di disporre di situazioni giuridiche soggettive sostanziali: ne consegue che è da ritenersi legittimamente manifestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1376 c.c., il consenso prestato dal titolare del diritto oggetto del contratto ovvero di colui che agisca per conto altrui in qualità di rappresentante munito degli occorrenti poteri aventi fonte nella legge o nella volontà del rappresentato. Di contro, non è legittimamente manifestato il consenso prestato dal soggetto che agisca come falso rappresentante di altri, non avendone i relativi poteri.

Come prima si accennava, solo in linea di regola la compravendita è dotata di efficacia reale immediata, intesa come attitudine a far produrre l’effetto del trasferimento del diritto di proprietà o dell’altro diritto oggetto del contratto dalla sfera giuridica del venditore a quella del compratore per effetto del solo consenso legittimamente manifestato. Non mancano, tuttavia, ipotesi nelle quali la compravendita è sprovvista di tale efficacia reale immediata, avendo, piuttosto, efficacia meramente obbligatoria o –altrimenti e più correttamente detto – efficacia traslativa differita. In tali ipotesi, infatti, il trasferimento del diritto del proprietà o del diverso diritto non si realizza nello stesso momento in cui le parti legittimate prestino il loro consenso ma, piuttosto, in un momento diverso, che la legge individua diversamente a seconda delle singole ipotesi.

In particolare, si tratta delle ipotesi di vendita di cosa futura, della vendita di cosa altrui e della vendita di cosa generica.

Con l’espressione “cosa futura” si suole alludere, nell’ambito della vendita, alla futurità c.d. oggettiva e, pertanto, alla circostanza che la cosa dedotta in contratto non sia ancora esistente in natura o a quella c.d. soggettiva, intesa come non appartenenza del diritto oggetto del contratto nella sfera giuridica del venditore. In tale ipotesi, allora, l’effetto traslativo è differito nel momento in cui la cosa venga a esistenza.

Di contro, con l’espressione “cosa altrui” si suole alludere alla circostanza che il diritto di proprietà o la titolarità dell’altro diritto non sia compreso nella sfera giuridica del venditore (in quanto, appunto, appartenente ad altri). Non trattandosi, pertanto, di un consenso legittimamente manifestato (perché il venditore non ha il potere di disporre del diritto dedotto in contratto), l’ordinamento giuridico (art. 1478 c.c.) subordina il verificarsi dell’effetti traslativo al previo acquisto, da parte dello stesso venditore, della titolarità del diritto in questione. È appena il caso di evidenziare, peraltro, che non appena il venditore acquista la titolarità del diritto dedotto in contratto da terzi, automaticamente nello stesso momento il diritto in questione entra a far parte della sfera giuridica del compratore, non occorrendo un apposito atto di ritrasferimento.

Nel caso della vendita di “cose generiche”, invece, l’oggetto del contratto è individuato dalle parti soltanto nel genere. Ai fini del verificarsi dell’effetto traslativo, allora, occorre che le parti d’accordo tra loro o nei modi da esse stabiliti individuino lo specifico bene dedotto in contratto.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di vendita, gli obblighi nel contratto di vendita, la tutela del compratore, la garanzia per evizione, la garanzia per vizi, la vendita di cose altrui, la vendita di cose future, la vendita di beni di consumo.

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