Le Caratteristiche del Contratto di Franchising

Post on 28 Novembre 2015
by Avv. Nicola Ferrante

Uno dei profili più delicati e controversi del contratto di franchising è costituito dall’individuazione del regime applicabile al fine della regolamentazione della sua durata e del suo scioglimento. Riferimento legislativo rilevante per il problema in oggetto è costituito dall’art. 3, comma terzo, della legge n. 129 del 2004, a norma del quale l’affiliante deve garantire, nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e, comunque, non inferiore a tre anni. Il legislatore, tuttavia, si preoccupa di far salva espressamente la risolubilità del contratto per inadempimento di una delle parti, anche a prescindere dalla circostanza che decorra il termine minimo di durata convenuto.

Ai fini dell’individuazione della durata minima alla quale la norma si riferisce, occorre anzitutto stabilire quali siano gli investimenti da considerare; successivamente, occorrerà stabilire il tempo necessario per il loro ammortamento. Ne consegue che – qualora il contratto fissi un determinato termine e, sulla base degli investimenti da ammortizzare, occorra un maggior termine – l’affiliato può pretendere che il rapporto continui anche dopo la scadenza del termine, al fine di ammortizzare l’investimento.

Si è, inoltre, ritenuto paradossale che il legislatore abbia predisposto la normativa di tutela appena esaminata soltanto per il caso in cui il contratto sia a tempo determinato; la medesima ragione giustificatrice, infatti, dovrebbe sussistere anche nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato alla luce del possibile esercizio, in ogni momento e salvo congruo preavviso, del diritto di recesso.

Con riguardo, invece, alla previsione cha fa salva l’applicabilità dell’istituto della risoluzione per inadempimento, sembra che essa miri a dissipare dubbi in ordine all’invocabilità del rimedio contrattuale in parola anche nel caso in cui le parti abbiano fissato un termine minimo di durata. In applicazione delle regole generali, tuttavia, sembra doversi ritenere salvo anche il potere, per le parti, di introdurre nel regolamento contrattuale una clausola risolutiva espressa, in applicazione della quale l’inadempimento di una (o più) determinata obbligazione nascente dal contratto possa comportarne l’automatico scioglimento non appena la parte fedele abbia dichiarato all’altra di volersi avvalere della clausola stessa. Non sembra, infatti, che la previsione di un termine minimo di durata possa considerarsi argomento sufficiente per escludere l’operatività della disciplina in materia, stante anche la sua collocazione sistematica nella c.d. parte generale del contratto.

Affine all’aspetto per ultimo enunciato è il problema concernente la determinazione delle condizioni di risoluzione, essendo essa espressamente contemplata nel novero del contenuto minimo del contratto di affiliazione commerciale. Sembra, al riguardo, potersi affermare che non si tratti di un contenuto qualificabile alla stregua di un elemento essenziale (con conseguente nullità del negozio per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto) ma, piuttosto, di un elemento eventuale. Ne deriva che non può, da tale omissione, ritenersi che il contratto sia colpito dalla patologia della nullità. Anzi, non essendo individuato un elemento eventuale nell’ambito del regolamento contrattuale predisposto dalle parti, consegue che debba trovare applicazione la disciplina prevista dal c.c. per i contratti in generale. Alla luce della constatazione per ultimo compiuta, sembra allora evidente che il termine “risoluzione” contenuto all’art. 3, quarto comma, lett. g) della legge n. 129 del 2004 debba essere inteso in senso atecnico: precisamente il legislatore vorrebbe stare a indicare le più svariate ipotesi in cui si verifichi lo scioglimento del vincolo negoziale. Per tale via, a prescindere dalla circostanza che le parti lo abbiano espressamente convenuto, qualora il contratto di affiliazione commerciale sia a tempo indeterminato, ciascuna parte ha il diritto di recedere con congruo preavviso. A tale conclusione si giunge, infatti, applicando i principi generali in materia di diritto contrattuale, senz’altro destinati a regolare la fattispecie concreta qualora il regolamento negoziale predisposto dalle parti non contempli una pattuizione derogatoria.

In questa sezione pubblichiamo gli articoli sul contratto di franchising e sulle caratteristiche del contratto di franchising.

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